L’obbligo di assicurazione
Una menzione a parte merita l’istituzione dell’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione.
Tale onere, in teoria, è entrato in vigore per tutte le categorie di professionisti il 15 agosto 2013, così come previsto dalla cosiddetta Riforma delle Professioni, di cui al d.P.R. n. 137/2012: «il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale». Questa riforma è giunta anche a completamento dell’iter del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.
L’intendimento del legislatore è quello di tutelare i clienti di tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, per i danni colposamente provocati per inadempienza, negligenza, imprudenza o imperizia, nell’esecuzione della prestazione professionale richiesta.
Sul professionista grava inoltre l’obbligo di informare immediatamente i propri clienti sull’esistenza della copertura e sulle condizioni della polizza stipulata, inclusi massimali, scoperti, franchigie ed altre pattuizioni specifiche. Non adempiere a tale disposizione costituisce illecito disciplinare deontologico, che sarà valutato dall’Ordine professionale di competenza.
Unici esclusi dall’obbligo previsto dalla Riforma delle Professioni sono gli iscritti all’Ordine degli avvocati, per i quali farà da riferimento la successiva riforma forense e, sotto certi aspetti,anche i medici.
L’obbligo di stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile è stato posto in carico ai medici liberi professionisti proprio dalla Legge Balduzzi, con entrata in vigore prevista per il 15 agosto 2013 e poi prorogata al 14 agosto 2014.
Tale disposto non era invece previsto per i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali la struttura sanitaria di appartenenza era tenuta a stipulare una polizza limitata alla sola copertura della colpa lieve.
Per essi, quindi, si poneva l’esigenza, ma non vi era obbligo specifico, di contrarre un’assicurazione a copertura della colpa grave. Inoltre, in attesa dei relativi decreti attuativi, molti Ordini professionali suggerivano che la mancata stipula della polizza non fosse sanzionabile come violazione degli obblighi disciplinari e che dunque non vi sarebbe stata ancora la necessità di contrarre un’assicurazione, neppure per i medici liberi professionisti.
Anche il Consiglio di Stato (Cons. St., sez. II, 17 dicembre 2014 n. 2383) ha ritenuto non operante la normativa entrata in vigore il 15 agosto 2014 sull’assicurazione RC professionale per i medici e tutti i professionisti della salute, «fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del d.P.R. previsto dal capoverso dell’art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 novembre 2012, n. 189, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi».
All’art. 3, comma c-bis, infine, il disegno di legge Balduzzi prevedeva inizialmente l’obbligo di dotarsi di adeguata copertura di responsabilità civile «per i danni subiti dai pazienti e cagionati dalla condotta colposa degli operatori sanitari o da condotte colpose degli amministratori della struttura per carenze organizzative o di presidi» per tutte le strutture sanitarie, sia che fossero pubbliche o private. Questo articolo è stato però stralciato dal testo definitivo del decreto, e pertanto non è mai stato attuato.
Risulta dunque evidente come fosse divenuto necessario un intervento volto ad ordinare un sistema troppo vagamente e variamente regolato.